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11 Aprile 2020
Nuovo DPCM. Ecco le misure per le imprese agricole

Come è noto, nella serata di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM che regolamenta le misure di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020abrogando tutti i precedenti analoghi DPCM e salvaguardando l’applicazione delle misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree dei territori regionali.

Per quanto riguarda le disposizioni di immediato interesse per gli imprenditori agricoli si evidenzia, al momento, quanto segue:

  • sono consentiti gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova alla data del 14 aprile, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  • sono consentite le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, sia nell’ambito dei punti vendita aziendali, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività, ferma restando l’osservanza delle disposizioni finalizzate a prevenire il contagio elencate nell’Allegato 5 al Decreto in oggetto alla cui lettura si rinvia, evidenziando la novità di cui al punto 7) del citato Allegato (per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita);
  • è consentita la vendita di generi alimentari anche nei mercati ferma restando, per quelli che si svolgono in locali, l’osservanza delle disposizioni finalizzate a prevenire il contagio di cui al precedente punto;
  • l’Allegato 1 del DPCM consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio, televisione, telefono nonché per mezzo di distributori automatici;
  • è sospesa l’attività di ristorazione ferma restando la possibilità di effettuarla con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto: tale disposizione è riferibile anche alle imprese che esercitano agriturismo che svolgono attività di ristorazione;
  • resta garantita “l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;
  • è sempre consentita “l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari”;
  • resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • nel sospendere l’esercizio di tutte le attività produttive, il DPCM elenca nell’Allegato 3 le attività, individuate in base alla codificazione ATECO che, in deroga alla suddetta sospensione, possono continuare ad essere esercitate ferma restando l’osservanza delle disposizioni finalizzate a prevenire il contagio. Tra le attività elencate nell’Allegato 3, per quanto di interesse, rilevano le seguenti:

Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali; Silvicoltura; Pesca ed acquacoltura; Industrie alimentari; Industria delle bevande; Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; Fabbricazione di imballaggio in legno; Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura; Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco; Manutenzione e riparazione di autoveicoli; Commercio di parti e accessori di autoveicoli; Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, compresi i trattori; Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura; Servizi veterinari; Cura e manutenzione del paesaggio con esclusione delle attività di realizzazione;

  • restano sempre consentite – previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva ed indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite – anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure recate dal DPCM, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura del DPCM.

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